Con sentenza 9101/2025 del 21 novembre, il Consiglio di Stato afferma - confermando le conclusioni alle quali perviene la circolare 38138/2025 del Capo della Polizia - che ai sensi dell’art. 109, commi 1 e 3, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), il gestore di strutture ricettive deve verificare de visu la corrispondenza delle generalità delle persone alloggiate con quelle attestate nei documenti di identità, quantomeno con riguardo alla fotografia effigiata nel documento.
Di fatto, quindi, si ribalta quanto affermato dal Tar Lazio con la sentenza n.10210/2025 dello scorso 27 maggio.
Il riscontro va quindi effettuato di presenza, in quanto il gestore deve accertare e successivamente comunicare alla Questura territorialmente competente la presenza, nella struttura ricettiva in una certa data, della persona con le sue generalità, non essendo satisfattiva la prassi del “check in da remoto”, quanto alle garanzie di riscontro circa luogo, tempo e corrispondenza visiva tra titolare del documento di identità e ospite della struttura.
L’identificazione può essere effettuata mediante appositi dispositivi di videocollegamento predisposti dal gestore all’ingresso della struttura purché idonei ad accertare, ‘hic et nunc’, l’effettiva corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità, esibito o trasmesso con altro canale telematico all’atto dell’accesso alla struttura (spioncino digitale o QR code che faccia un fermo immagine).
In motivazione, inoltre, Palazzo Spada evidenzia come la trama normativa (cioè l’art.109 del TULPS) abbia mantenuto saldamente costanti una serie di ancoraggi che postulano in via logicamente necessaria l’identificazione de visu degli ospiti delle strutture ricettive: da un lato, la verifica che gli ospiti siano muniti di “carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti” quale condizione esclusiva per l’accesso al servizio alloggiativo (comma 1), estesa quoad effectum, nell’ipotesi di stranieri extracomunitari, all’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare; dall’altro, la comunicazione da parte dei gestori mediante mezzi informatici o telematici o fax delle generalità delle persone alloggiate “entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo, e comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore”.